- Allo straniero che venga identificato come membro di una organizzazione di tipo mafioso, camorristico o di criminalità organizzata, senza tener conto della situazione familiare o se lo stesso ha fatto ingresso in Italia per motivo di ricongiungimento familiare ai sensi dell’art.29 del d.lgs. 286/98. In questo caso l’espulsione è eseguita dal questore con accompagnamento della forza pubblica alla frontiera.
- Se lo straniero è entrato nel territorio nazionale sottraendosi ai controlli di frontiera e non è stato respinto subito dopo l’ingresso ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. 286/98.
- Se lo straniero si è trattenuto nel territorio italiano senza aver richiesto il permesso di soggiorno nei successivi 8 giorni dalla data di arrivo, a meno che tale ritardo sia dovuto ad un motivo di forza maggiore. In questa classistica rientra anche il caso dello straniero dipendente regolarmente retribuito da persone fisiche o giuridiche residenti o con sede in uno Stato membro dell’e Europea per il quale non è richiesto il rilascio del nulla osta al lavoro, visto che può essere sostituito da una comunicazione, da parte del datore di lavoro, allo Sportello Unico per l’Immigrazione per il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell’art.27 comma 1bis.
- Se il permesso di soggiorno non è stato rinnovato entro i sessanta giorni dalla data di scadenza, salvo il caso il ritardo sia dipeso da forza maggiore.
- Allo straniero al quale sia stato revocato, annullato o rifiutato il permesso di soggiorno.
L’espulsione giudiziaria
L’espulsione sia il risultato di una condanna penale imposta come pena accessoria, in questo caso parliamo dell’espulsione giudiziaria. Ciò vuol dire che, ai sensi dell’art.16 del d.lgs. 286/98, il giudice può imporre l’espulsione come pena accessoria quando emette la sentenza di condanna per un reato non colposo, cioè volontario, oppure nel caso in cui lo straniero, ritenuto socialmente pericolo, sia condannato per uno dei reati indicati negli artt. 380 e 381 codice di procedura penale ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. 286/98.
Nel primo caso, il provvedimento d’espulsione viene comunicato allo straniero, il quale può proporre opposizione entro 10 giorni, davanti al tribunale di sorveglianza il quale deve pronunciarsi entro 20 giorni. L’esecuzione del decreto è sospesa fino alla decorrenza dei termini di impugnazione o della decisione del tribunale di sorveglianza.
Si può impugnare un decreto di espulsione?
Si, lo straniero ha il diritto di opposizione al provvedimento di respingimento in frontiera o con accompagnamento. Per esercitarlo deve presentare la richiesta entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento al Giudice di pace del luogo in cui ha sede l’Autorità che ha disposto l’espulsione. Il ricorso non sospende l’esecuzione dell’espulsione, a meno che la persona non lo richieda espressamente al Tribunale competente. Se lo straniero ha abbandonato il territorio italiano dovrà presentare la richiesta presso la rappresentanza consolare italiana nel paese estero di residenza, nonché dovrà firmare una procura notarile presso il Consolato italiano ad un avvocato in Italia.
Lo straniero colpito dal provvedimento di espulsione può ritornare in Italia?
Solo nel caso in cui venga rilasciata un’autorizzazione speciale da parte del Ministero dell’Interno per il reingresso dello straniero colpito da un provvedimento di espulsione, egli può ritornare nel territorio nazionale prima del periodo di allontanamento previsto dal provvedimento. Il rilascio dell’autorizzazione al rientro è fortemente discrezionale da parte del Ministero, che non ha alcun obbligo di esito positivo nei confronti dello straniero. La richiesta può essere presentata dallo straniero presso la rappresentanza consolare italiana all’estero, la quale procede ad inoltrarla al Ministero dell’Interno che, dopo verificare l’autenticità della firma e analizzare la documentazione che motiva la richiesta di reingresso, rilascia o meno l’autorizzazione per il reingresso. È importante dimostrare di essere in possesso dei requisiti necessari per ottenere un permesso di soggiorno legato alla motivazione per il rientro in Italia. Il Consolato italiano notifica all’interessato il parere emesso dal Ministero dell’Interno in merito alla richiesta entro 120 giorni (termine per la conclusione del procedimento) e in caso di esito positivo, rilascia il visto per il reingresso . Rientrare in Italia senza tale autorizzazione rappresenta un reato penale e lo straniero può essere incarcerato per un periodo da 1 a 4 anni oltre ad subire sanzioni amministrative.
Decorso il termine di divieto, lo straniero può rientrare in Italia solo se dimostra che si è effettivamente allontanato.
Per quali motivi lo straniero espulso può rientrare in Italia?
- Per motivi di giustizia: Lo straniero che ha bisogno di partecipare al procedimento penale può essere autorizzato a rientrare in Italia per il tempo strettamente necessario per l’esercizio del diritto di difesa, per partecipare al giudizio o al compimento di atti per i quali è necessaria la sua presenza. Il Questore autorizza il rientro in base alla documentazione presentata dall’interessato presso la Rappresentanza diplomatica o consolare. Ovviamente lo straniero deve lasciare l’Italia dopo aver adempito gli obblighi processuali.
- Per ricongiungimento familiare: Nel caso sussistano i requisiti ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 286/98 per il ricongiungimento familiare, la Prefettura può rilasciare il nulla osta per la stessa motivazione. È importante ricordare che se lo straniero risulta segnalato nel Sistema Informativo Schengen – SIS, la Questura rilascia il proprio pare positivo provvisorio nel caso non ci siano motivi ostativi. Per poter completare la procedura, lo Sportello Unico per l’immigrazione invita allo straniero espulso a presentarsi presso la Rappresentanza Diplomatica italiana per legalizzare la documentazione che attesta il legame familiare con il richiedente. Dopo questo passaggio, la Questura consente la cancellazione della segnalazione SIS dello straniero, autorizzando il rilascio del nulla osta e del successivo visto.
- Autorizzazione del Tribunali dei minori: nella tutela dello sviluppo psicofisico e delle condizioni di salute del minore presente nel territorio italiano, il Tribunale dei minori rilascia un’autorizzazione temporanea che consente l’ingresso del familiare espulso. La stessa può essere revocata nel caso la motivazione per la quale è stata rilasciata non sussiste più o nel caso l’attività svolta dal familiare risulta incompatibile con le esigenze del minore o per la permanenza in Italia.
Centro per l’identificazione ed espulsione - CIE
Sono strutture nelle quali il Questore può trattenere gli stranieri sottoposti a provvedimenti di respingimento o di espulsione ma che non possono essere eseguite immediatamente per diversi motivi (non si riesce a rimpatriarli perché non collaborano all’identificazione o perché dal Paese d’origine non arrivano i documenti necessari.) e solo dopo avergli offerto la possibilità del rimpatrio volontario assistito, evitando così l’espulsione, tranne nei casi in cui sia dettata da motivi pericolosità sociale dello straniero. La gestione e l’organizzazione dei centri è affidata ai Prefetti delle Provincie in collaborazione con la Croce Rossa Italiana e in alcuni casi con la Caritas oppure con altre organizzazioni del terzo settore, mentre la garanzie della sicurezza e del mantenimento dell’ordine pubblico nel centro è un compito delle forze dell’ordine. Al momento dell’ingresso dello straniero nel centro, le autorità italiane sono obbligate a prendere contatto con la Rappresentanza diplomatica del paese di provenienza (o di sospetta provenienza) e i familiari dello straniero nel caso quest’ultimo lo richieda. Per trattenere la persona nel Cie, è necessario un provvedimento di convalida da parte del giudice di pace territorialmente competente entro le 48 ore successive all’adozione del provvedimento e solo dopo che venga notificato all’interessato, inoltre lo straniero non può lasciare il centro di sua spontanea volontà ma ha la piena libertà di comunicazione con l’esterno nonché la facoltà di ricevere visite. Nel caso ci siano minori all’interno del nucleo familiare, i genitori possono richiedere di tenere i propri figli con loro nel centro oppure questa decisione può essere disposta dal Tribunali per i minorenni. Per l’udienza di convalida del provvedimento, lo straniero può presentare il suo procuratore di fiducia munito di delega o può avere un avvocato di gratuito patrocinio nonché un interprete nel caso non capisca la lingua italiana. La convalida comporta la permanenza complessiva di 30 giorni all’interno del Cie. Le eventuali proroghe devono essere accordate con il Giudice di Pace, di due mesi in due mesi per un periodo massimo di permanenza è di 18 mesi. Contro i decreti di convalida e di proroga, lo straniero può presentare ricorso alla Cassazione, ma comunque il ricorso non sospende l’esecuzione della misura.
Una volta decorsi il termine massimo di trattenimento senza che gli impedimenti all’esecuzione coattiva dell’espulsione o del respingimento siano venuti meno, la misura del trattenimento decade e lo straniero deve essere rilasciato. Ad esempio, se lo straniero viene trattenuto perché non è in possesso di un valido documento di viaggio, una volta decorsi i 18 mesi massimi di permanenza e se ancora il problema del documento non è stato risolto, lo straniero non deve può soggiornare all'interno del CIE e, quindi, viene rilasciato.
Programmi di rimpatrio assistito
Se lo straniero non dispone di mezzi propri può accogliersi ai “programmi di rimpatrio assistito” curati da organizzazioni internazionali, enti locali e associazioni attive nell’assistenza agli immigrati in modo tale di poter viaggiare in condizioni di sicurezza. L'autorità responsabile in Italia è la Direzione Centrali Servizi e l'Immigrazione del Dipartimento delle Libertà Civili ed Immigrazione del Ministero dell'Interno. Questa iniziativa è co-finanziata dagli Stati Membri dell'e Europea e dal Fondo Europeo Rimatri. All'interno del programma è prevista l'assistenza per l'organizzazione e il pagamento del viaggio e il supporto alla reintegrazione sociale e lavorativa nel paese d'origine.
Ai sensi dell'art. 7 della Decisione 2007/575/CE (rif. normativa italiana vigente Legge n.129 del 2 agosto 2011), le persone che possono presentare domanda sono i soggetti vulnerabili previste dall'art. 19, comma 2bis del d.lgs. 286/98 (disabili, donne sole con bambini, anziani, persone affetti da grave patologie o con problemi di salute fisica e/o mentale e senza fissa dimora); vittime di tratta, richiedenti e titolari di protezione internazionale o umanitaria; le persone che non hanno i requisiti richiesti per il rinnovo del permesso di soggiorno (e rinunciano al loro status e al loro permesso di soggiorno al momento della partenza, questo non significa però che gli venga vietato il reingresso in Italia) o i destinatari di un provvedimento di espulsione o di rispengimento ai senti dell'art. 10, comma 2 del d.lgs. 286/98 che sono trattenute nei CIE ai sensi dell'art. 14, comma 1 del medesimo decreto legislativo o gli stranieri che hanno un provvedimento di espulsione ma che hanno un periodo per la partenza volontaria, cioè coloro che non hanno un accompagnamento coattivo in frontiera.
Non sono ammessi ai programmi di rimpatrio assistito i cittadini comunitari, gli stranieri in possesso di un permesso di soggiorno CE per lungo soggiornante, gli stranieri che sono sottoposti ad espulsione per motivi di pericolosità o nel caso in cui lo straniero ha violato le norme sul reingresso o le misure imposte dal Questore, così come coloro che hanno un’espulsione derivante da una sentenza penale (espulsione giudiziaria).
Il programma si divide in 4 fasi:
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PRE-PARTENZA: comprende la fase di informazione e orientamento nonché autorizzazione da parte del Ministero dell'Interno in caso di esito positivo e rilascio degli eventuali documenti necessari da parte della Rappresentanze Diplomatiche presenti in Italia.
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PARTENZA e ARRIVO NEL PAESE DI ORIGINE: organizzazione del viaggio; assistenza aeroportuale e pagamento dell'indennità di prima sistemazione e/o rilascio del kit per prime necessità a cura degli Enti attuatori del Ritorno Volontario Assistito. Quest'ultimo passaggio avviene solo se è previsto nel programma al quale aderisce lo straniero. All'arrivo nel paese lo straniero viene accolto e, in caso di necessità, assistito per raggiungere la destinazione finale; se si tratta di minori o vulnerabili si procede alla riunificazione familiare, la segnalazione ai servizi sanitari, se necessaria, e la consulenza per la reintegrazione solo se previsto dal progetto concordato con il migrante. Tutto ciò è a cura degli Enti attuatori del Ritorno Volontario Assistito nei Paesi Terzi di destinazione dei beneficiari.
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REINTEGRAZIONE NEL PAESE DI ORIGINE: Accompagnamento alla realizzazione del Piano Individuale di Reintegrazione se prevista dal progetto
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MONITORAGGIO: fino a 12 mesi dall'arrivo.
D.ssa Maria Elena Arguello
Riferimenti normativi D.Lgs. 286/98, Titolo II, Capo II (da artt. 10 a 17)
Ajouté le 16/07/2013 par STRANIERI IN ITALIA - 0 réaction


