La comunità senegalese di liguria ha accettato e ha creato questa associazione per:

_riunire nel suo interno i membri di entrambi i sessi,con l'intento

_di studiare e discutere problematiche sociali ed economiche.

Cittadinanza per residenza, come fare?

Sono un cittadino straniero residente in Italia da tanti hanno e voglio chiedere la cittadinanza per residenza. Vista la semplificazione della Pubblica Amministrazione, che documentazione devo presentare?

16 luglio 2013 - La richiesta di cittadinanza italiana per residenza è prevista dall’art. 9 della Legge n. 91/92 sulla cittadinanza. Tale legge stabilisce che la cittadinanza “può essere concessa” allo straniero, per cui si tratta di un processo caratterizzato da un’ampia discrezionalità, a differenza della naturalizzazione per matrimonio con cittadino italiano. Si può presentare la domanda dopo un periodo di effettiva residenza anagrafica nel territorio italiano (cioè dopo la registrazione alla popolazione residente del comune) che varia a seconda della cittadinanza dello straniero: per i comunitari, 4 anni; per gli apolidi, 5 anni e per gli extracomunitari, 10 anni. Bisogna tenere presente che alcuni stati esteri non ammettono la doppia cittadinanza. Quindi è consigliabile verificare con il proprio Consolato se il riconoscimento della cittadinanza italiana non fa perdere la cittadinanza di origine.

La domanda deve essere presentata presso la Prefettura di residenza compilando il modulo B e allegando la documentazione richiesta in originale e fotocopia:

  • Modulo di domanda compilato in tutte le sue parti, completo di firme e con marca da bollo da € 14.62.
  • Estratto dell'atto di nascita legalizzato munito di traduzione legalizzata.
  • Certificato penale del paese di origine (e degli eventuali Paesi terzi di residenza) legalizzato e munito di traduzione legalizzata.
  • Per colf e badanti Estratto Retributivo INPS.
  • Eventuale fotocopia del certificato di riconoscimento dello status di rifugiato o apolide più originale da portare in visione.
  • Fotocopia di un documento in corso di validità.
  • Fotocopia del Permesso di Soggiorno o attestazione di soggiorno per comunitari.
  • Ricevuta del versamento del contributo di 200 € (facsimile)


In base al Decreto Legge n. 5/2012 per la semplificazione e lo sviluppo, tutta l’altra documentazione prima richiesta (casellario giudiziario, carichi pendenti, certificato di residenza, stato di famiglia, CUD, 730 o Modello Unico) può essere autocertificata mediante l’apposito modello ai sensi del D.P.R. 445/2000 giacché la Prefettura può verificare la veridicità dell’informazione dichiarata mediante una procedura interna comunicando con il Ministero della Giustizia, il Comune di residenza e l’Agenzia delle Entrate. Attenzione, però, perché rilasciare dichiarazioni false o mendaci comporta delle sanzioni.

La tempistica per il trattamento della domanda è di 730 giorni, cioè 2 anni dal momento in cui la domanda viene acquisita dall’autorità. In caso di esito favorevole, la Prefettura invia una notifica all’interessato entro 90 giorni dalla ricezione del decreto di cittadinanza da parte dell’Autorità. Una volta che l’interessato ha il decreto in mano deve presentarsi al Comune di residenza, entro 6 mesi dalla notifica, per prestare il giuramento di fedeltà alla Repubblica come previsto dall’art. 10 della legge sulla cittadinanza (L. 91/1992). Decorso quel periodo il decreto non avrà più validità e l’interessato dovrà ripresentare la domanda per la cittadinanza e produrre nuovamente tutta la documentazione.

È possibile controllare lo status della pratica accedendo alla pagina dedicata all’argomento del Ministero dell’Interno, associando l’utenza di registrazione al protocollo K10 inviato dalla Prefettura al richiedente dopo la presentazione dell’istanza. Finché non compare sul sito la scritta che l'istruttoria è stata conclusa, la domanda per la cittadinanza è ancora in trattazione. La richiesta di cittadinanza per residenza ha una “doppia” istruttoria che non è visibile attualmente dal richiedente sul sito del Ministero dell’Interno. Nella prima fase dell’istruttoria la Prefettura controlla che la documentazione presentata è corretta e veritiera, emettendo un parere sulla domanda. Successivamente la pratica passa al Ministero dell’Interno che fa una seconda valutazione. Entrambi pareri possono non essere uguali. La Prefettura non può procedere sulla trattazione dell’istanza senza la risposta da parte del Ministero. Visto che l'utente non può verificare a che punto sia la propria domanda (se al Ministero o in Prefettura) è possibile richiedere alla Prefettura competente informazione sullo stato della pratica.

E se sono trascorsi già due anni?

Con la circolare 6415/2011 il Ministero dell’Interno ha ribadito che l’eventuale ritardo della Prefettura nell'adottare un provvedimento di accoglienza o meno della domanda, trascorsi i 730 giorni per la trattazione dell’istanza, non significa l’accoglienza o il rifiuto della domanda stessa. In tal caso si può, però, chiedere al Tribunale di obbligare la Pubblica Amministrazione ad adottare i provvedimenti in merito al rifiuto o accoglimento della domanda di cittadinanza. È possibile, in base alla legge 241/90 sulle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, entro l’anno da quando sono decorsi i 2 anni senza una risposta, inviare una lettera di diffida alla pubblica amministrazione per avere un riscontro. Questa procedura non implica la necessità di rivolgersi ad un avvocato, obbligatorio invece nel caso in cui si decida di rivolgersi al Tribunale.
 

D.ssa Maria Elena Arguello



Ajouté le 30/07/2013 par CITTADINANZA.EU - 0 réaction

Non è un opinione,  è un crimine punito dalla legge. Ecco come riconoscerlo e combatterlo

21 marzo 2013 - Il convincimento che la razza, il colore, la discendenza, la religione, l'origine nazionale o etnica siano fattori determinanti per nutrire avversione nei confronti di individui o gruppi, è un pregiudizio, una forma irrazionale di intolleranza, ma è anche e soprattutto un crimine punito dalla legge italiana.

La costituzione italiana condanna ogni forma di razzismo, e all’articolo 3 recita: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”. E per cittadini si intendono anche quelli stranieri che si trovano nel nostro Paese.

Infatti, in base all’art. 2 del T.U. n. 286 del 1998, ai cittadini extraue  “comunque presenti sul territorio”, lo Stato deve garantire il rispetto dei diritti inviolabili dell’uomo, che rientrano nella categoria dei diritti civili.

L’uguaglianza tra le persone è alla base di ogni società democratica la quale deve, quindi, provvedere attraverso le proprie istituzioni a prevenire e tutelare l’intera collettività da atti o comportamenti discriminatori.

Espressione di questa esigenza sono le innumerevoli leggi a livello nazionale, comunitario e internazionale, che nel corso degli anni hanno gettato le basi per contrastare sempre più il razzismo (L. 654/1975; D. Lgs. 215/2003 e D. Lgs. 216/2003 attuativi di direttive comunitarie; D. Lgs. 198/2006).

Considerata la gravità di tale fenomeno, sono previste delle pene molto dure per i colpevoli.

Secondo la legge n.654 del 1975 chi diffonde in qualsiasi modo idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, è punito con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro.Mentre chiunque  commette o istiga a commettere atti di violenza o di provocazione alla violenza per gli stessi motivi, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Riconoscere le discriminazioni
Ogni comportamento che, direttamente o indirettamente, comporti una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l’ascendenza, l’origine o la convinzione religiosa è considerato dalla legge italiana discriminatorio (art.43 del d.lgs. 286/98).

Possono essere considerati fattori di discriminazione anche i motivi linguistici o di provenienza geografica.

Si tratta di un comportamento illegittimo anche se non è intenzionale, perché comunque distrugge o compromette il riconoscimento, il godimento o l’esercizio dei diritti umani e delle libertà fondamentali.

Spesso è difficile valutare ciò che è considerata discriminazione e quindi razzismo. Per questa ragione la legge si è preoccupata di definire meglio questo concetto oltre che di fornire una tutela specifica per quelle discriminazioni che si verificano nei luoghi di lavoro e nei rapporti con le pubbliche amministrazioni o con esercenti commerciali.

Compie un atto di discriminazione:

1) il pubblico ufficiale che nell’esercizio delle sue funzioni compia o ometta atti nei riguardi di un cittadino straniero che, soltanto a causa della sua condizione di straniero o di appartenente ad un determinata razza, religione, etnia o nazionalità, lo discriminino ingiustamente;
2) chiunque imponga condizioni più svantaggiose o si rifiuti di fornire beni o servizi offerti al pubblico ad uno straniero soltanto a causa della sua condizione di straniero o di appartenenza ad un determinata razza, religione, etnia o nazionalità (prezzi differenziati al bar);
3) chiunque illegittimamente imponga condizioni più svantaggiose o si rifiuti di fornire l’accesso al lavoro, all’abitazione, all’istruzione, alla formazione e ai servizi sociali e socio assistenziali allo straniero regolarmente soggiornante in Italia , soltanto in ragione della sua condizione di straniero o di appartenente ad un determinata razza, religione, etnia o nazionalità  (locazione di immobili);
4) il datore di lavoro o i suoi preposti i quali compiano qualsiasi atto o comportamento che produca un effetto pregiudizievole discriminando, anche indirettamente, i lavoratori in ragione della loro appartenenza ad una razza, ad un gruppo etnico o linguistico, ad una confessione religiosa, ad una cittadinanza.

Cosa fare quando si subisce una discriminazione

Azione Civile
Chi è stato vittima di un atto discriminatorio da parte di un privato o di un ufficio pubblico può ricorrere all’autorità giudiziaria ordinaria per domandare la cessazione del comportamento pregiudizievole e la rimozione degli effetti della discriminazione.

A tal fine la vittima della discriminazione può presentare, personalmente o avvalendosi di un Avvocato o di un associazione, un ricorso presso la cancelleria del Tribunale Civile della città in cui dimora A supporto delle prove fondamento del ricorso possono essere forniti anche elementi desunti da dati di carattere statistico, dai quali si può presumere l’esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori (es. assunzioni, regimi contributivi, assegnazione delle mansioni e qualifiche, trasferimenti, licenziamenti, ecc. dell’azienda interessata).Spetta poi al convenuto (colui che ha commesso l’atto discriminatorio) provare l’insussistenza della discriminazione. Il giudice, una volta accertato che c’è stato un atto discriminatorio, accoglie il ricorso ordinando che si ponga fine al comportamento discriminatorio e che ne vengano rimossi gli effetti. Potrà inoltre condannare il colpevole a risarcire i danni eventualmente subiti, anche non patrimoniali Il giudice può, inoltre, ordinare la pubblicazione del provvedimento, per una sola volta e a spese del convenuto, su un quotidiano di tiratura nazionale. In caso di condanne a carico di datori di lavoro che abbiano avuto dei benefici monetari sia statali che regionali, o che abbiano contratti di appalto per l’esecuzione di opere pubbliche, servizi o forniture, il giudice comunica i provvedimenti alle amministrazioni che hanno disposto la concessione del beneficio o l’appalto. Il beneficio può, quindi, essere revocato e, nei casi più gravi di discriminazione, può essere disposta l’esclusione del responsabile per due anni da qualsiasi ulteriore concessione di agevolazioni (finanziarie o creditizie) o da qualsiasi appalto.

Se l’ordinanza del giudice non viene appellata entro 30 giorni, diviene definitiva a tutti gli effetti.

Azione Penale
Insieme al diritto di chiedere la cessazione del comportamento, è prevista la possibilità di presentare una denuncia/querela al Tribunale Penale del luogo in cui si è verificato l’evento oggetto del reato con cui chiedere l’arresto di chi commette una discriminazione.
Anche in questo caso il giudice, dopo aver accertato la responsabilità di chi ha commesso il reato, può disporre il risarcimento dei danni materiali e morali a favore della vittima del reato che si sia costituito parte civile nel processo.

Inoltre il giudice può disporre, ulteriormente alla pena, sanzioni accessorie che prevedono obblighi particolari per il colpevole.

Questi potrà essere obbligato a prestare attività non retribuita a favore della collettività per finalità di pubblica utilità; potrà prevedersi la sospensione della patente di guida, del passaporto e di documenti validi per l’espatrio per un periodo non superiore ad un anno; potrà disporsi il divieto di partecipare ad attività di propaganda elettorale per le elezioni politiche o amministrative.

Avv.  Mascia Salvatore



Ajouté le 29/07/2013 par STRANIERI IN ITALIA - 0 réaction

"Non mi risulta che la linea del governo sia quella di cambiare le leggi sull'immigrazione"

Roma, 29 luglio 2013 - "Segnalo al ministro dell'Interno Angelino Alfano le dichiarazioni di un suo vice che annuncia il cambiamento delle leggi sull'immigrazione ed eleva inni allo ius soli. Non mi risulta sia questa la linea del governo e non mi risulta che il vice ministro sia diventato ministro. Sollecito un pubblico chiarimento".

Lo dichiara Maurizio Gasparri, vice presidente del Senato (Pdl).

"Un conto - aggiunge - e' la doverosa condanna di insulti e razzismo, altro e' usare fatti gravi per alimentare campagne strumentali. Sia chiaro che cosi' non si va da nessuna parte. Niente cittadinanza automatica, niente resa ai clandestini. Gia' subiamo gli effetti della sciagurata destabilizzazione del nord Africa che alimenta i trafficanti di persone".

"Ci manca pure - prosegue - che l'Italia abbassi la guardia. La prima misura umanitaria e' la lotta a chi specula sulla disperazione e per lucro espone a rischi tragici chi trova spesso la morte nel Mediterraneo. Sono certo -conclude- che Alfano usera' parole chiare e evitera' la demagogia dei vice. Il Viminale ha bisogno di chiarezza e coerenza".



Ajouté le 29/07/2013 par STRANIERI IN ITALIA - 0 réaction

 

COMMUNIQUE

POUR TOUTES PRATIQUES ADMINISTRATIVES AU NIVEAU DU CONSULAT GENERAL DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL A MILAN (DEMANDE ET RETRAIT DE PASSPORT,IMMATRICULATION CONSULAIRE,ETAT CIVILE:naissance,décés,mariage,statut de famille,autorisation de mariage,TITRE DE VOYAGE:laissez-passer,passport biométrique,certificat d'identité,certificat de document,certificat de déménagement,procuration notariée...),

L'ASSOCIATION DES SENEGALAIS DE GENOVA A MIS A DISPOSITION POUR TOUS LES SENEGALAIS UN PULMAN DE GENOVA A MILANO POUR LE VENDREDI 30 AOUT 2013.

DEPART:06 HEURES DU MATIN A LA STAZIONE DE PRINCIPE.

PRIX DU VOYAGE

:

50€ Y COMPRIS LES FRAIS CONSULAIRES , UN SANDWICH ET UNE BOISSON(RINFRESCO).

POUR TOUTES INFORMATIONS,VEUILLEZ CONTACTER:

MBOUP

AU 3397226891

FALL

AU 3295674279

ASSE DIAGNE

AU 3291462697



Ajouté le 25/07/2013 par USL - 0 réaction

Slitta a settembre la sottoscrizione da parte di sindacati e associazioni datoriali davanti al ministro del Lavoro Enrico Giovannini. Mesina (Filcams Cgil): “È un valore aggiunto, anche per dare un segnale contro il sommerso”

Roma – 24 luglio 2013 - Una premessa è d’obbligo: il nuovo contratto del lavoro domestico è già in vigore. Dal primo luglio 2013 sono scattate tutte le novità per colf, badanti e babysitter e per le famiglie che si avvalgono della loro collaborazione.

L’accordo è stato firmato da tempo da sindacati e associazioni datoriali, manca però, per così dire, la ciliegina sulla torta: la sottoscrizione anche alla presenza del ministro del lavoro Enrico Giovannini. Un passaggio in più, senza effetti pratici sull’applicazione del nuovo contratto, che però avrebbe un forte valore simbolico.

Ci si aspettava che rappresentanti di lavoratori e datori venissero convocati in via Fornovo a fine giugno, prima dell’entrata in vigore del testo. I tempi, però, sono slittati, e a quanto si apprende la chiamata non arriverà prima di settembre. Disinteresse? Pare di no.

“I tempi si sono allungati perchè al ministero hanno voluto studiare approfonditamente in nuovo contratto, riga per riga, prima di avallarne il contenuto con la firma alla presenza del ministro. È un segnale di attenzione, ne siamo contenti” dice Giuliana Mesina, segretario nazionale della Filcams Cgil.

Ma perché è così importante firmare il contratto anche al ministero del Lavoro?

“È un valore aggiunto. Vuol dire sgomberare il campo da contratti spuri, “pirata” in circolazione, non sottoscritti da sindacati rappresentativi, che fanno dumping sulla pelle di lavoratori e lavoratrici” spiega la sindacalista. “Inoltre  è un segnale importante contro il lavoro nero. Un modo per ribadire che in un settore segnato dal sommerso e dall’informalità le regole esistono e vanno applicate”.

Elvio Pasca
 



Ajouté le 24/07/2013 par STRANIERI IN ITALIA - 0 réaction

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