La comunità senegalese di liguria ha accettato e ha creato questa associazione per:
_riunire nel suo interno i membri di entrambi i sessi,con l'intento
_di studiare e discutere problematiche sociali ed economiche.
La comunità senegalese di liguria ha accettato e ha creato questa associazione per:
_riunire nel suo interno i membri di entrambi i sessi,con l'intento
_di studiare e discutere problematiche sociali ed economiche.
Tra loro anche una dipendente della prefettura di Crotone
Crotone, 1 agosto 2013 - Una persona e' stata arrestata e altre 25 risultano indagate nell'ambito di un'operazione dei carabinieri della Compagnia di Crotone, scattata stamane al termine di un'indagine avviata nel luglio 2012 a dalla Stazione carabinieri di Cutro (KR), sull'immigrazione clandestina.
L'operazione e' stata denominata convenzionalmente "Discovery". L'arrestato e' un cittadino indiano di 45 anni, Attar Singh, residente a Cutro (KR) da circa 8 anni. L'uomo e' ritenuto responsabile del reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e della permanenza nel territorio nazionale di cittadini privi di permesso di soggiorno o comunque irregolari. Tra gli indagati anche una dipendente della prefettura di Crotone, che unitamente al marito, secondo le investigazioni, risponderebbe del reato in concorso con l'arrestato.
Nella mattinata sono stati notificati 25 avvisi di conclusione delle indagini preliminari ad altrettante persone. Fra di loro 13 italiani originari di Cutro e Crotone, tra cui imprenditori edili e agricoli, e i restanti di nazionalita' indiana: avrebbero concorso nel reato di favoreggiamento della permanenza illegale nel territorio dello stato di cittadini di nazionalita' indiana. Tra gli indagati anche una dipendente della prefettura di Crotone, che unitamente al marito, secondo le investigazioni, risponderebbe del reato in concorso con l'arrestato.
Al vaglio degli investigatori anche il possibile coinvolgimento di dipendenti di altri uffici pubblici o enti del crotonese, dove sono state effettuate verifiche e perquisizioni dai Militari dell'Arma. L'indagine, iniziata nel mese di luglio 2012 sulla base dell'analisi di documenti amministrativi sospetti riguardanti il Attar (cessioni di fabbricato, e assunzioni lavorative), ha poi consentito, grazie a intercettazioni telefoniche e video, di comprenderne il progetto criminoso che consisteva nel reclutare persone disposte a figurare falsamente come datori di lavoro (da qui la notifica di avviso di garanzia ai 25 indagati) di cittadini extracomunitari per conto dei quali venivano presentate domande di emersione da lavoro irregolare in base alla legge di sanatoria.
Sarebbero emersi anche ruoli di collaborazione da parte di personaggi non ancora tutti identificati relativamente alla trasmissione telematica di domande di assunzione fittizia di datori di lavoro compiacenti personalmente presentate dal cittadino indianor presso patronati o consulenti fiscali, e l'attribuzione in favore di cittadini extracomunitari di codici fiscali fatti figurare come emessi in data anteriore al 31 dicembre 2011. Condizione quest'ultima utile ai fini di sanatoria. L'arresto di Singh Attar e' stato eseguito a Staletti' (Catanzaro), dove l'indagato aveva trovato rifugio e occupazione da qualche mese. Al termine delle formalita' di rito, l'arrestato e' stato associato al carcere di Crotone.
"Questo atteggiamento ha toccato la gran parte delle forze politiche"
ROMA, 31 luglio 2013 - "L'Italia e' stata come 'anestetizzata', insensibile e sorda non solo a chi chiedeva aiuto ma anche a chi reclamava solo il rispetto dei propri diritti".
Lo scrive il presidente della Camera Laura Boldrini nell'articolo in cui aderisce all'appello di Famiglia Cristiana per l'abolizione del reato di clandestinita'.
"E purtroppo - aggiunge Boldrini - questo atteggiamento e' stato trasversale, ha toccato - seppure con sfumature diverse - la gran parte delle forze politiche".
Secondo la presidente della Camera, "la visita del Pontefice costituisce uno spartiacque: c'e' un prima e un dopo la sua immagine sul molo con i migranti. Il richiamo alle responsabilita' collettive e di ciascuno sembra aver fatto breccia, sia pure con qualche resistenza, proprio nel mondo politico. Certo, il cammino e' ancora lungo per l'Italia: mentre gli Stati Uniti eleggono per la seconda volta un presidente che e' figlio di un immigrato afroamericano, in Italia un'alta carica istituzionale si permette di definire 'orango' una ministra di origini africane. Eppure - conclude Boldrini - sembra che qualcosa stia cambiando, anche se timidamente".
Sono una cittadina albanese che vive regolarmente in Italia da molti anni. Mio figlio è nato qui e ha appena compiuto 18 anni ma è affetto dalla sindrome di down. Può diventare cittadino italiano entro il compimento del suo diciannovesimo compleanno? Posso presentare io per lui la domanda al Comune di residenza?
Sebbene per la legge italiana il cittadino extraue che nasce in Italia e vi soggiorna regolarmente fino al raggiungimento della maggiore età ha diritto a diventare cittadino italiano presentando una domanda al Comune dove risiede entro i 19 anni, nei casi in cui però non abbia "la piena consapevolezza" per una grave patologia, la stessa legge esclude questa facoltà.
Infatti, l’incapacità legata ad un qualsiasi tipo di patologia mentale che limita la capacità di intendere e di volere fa sì che lo straniero non sia idoneo ad accedere alla cittadinanza poichè non può essere considerato capace di manifestare autonomamente la propria volontà e desiderio di diventare cittadino italiano.
Attraverso il giuramento che viene reso davanti all’ufficiale dello Stato nei confronti della Repubblica, nell'ultima fase della procedura di riconoscimento della cittadinanza, il richiedente si impegna ad osservare la Costituzione e le leggi dello Stato, a conoscere i doveri e i diritti in queste previste.
Il diritto alla cittadinanza rientra, infatti, tra i diritti personalissimi della persona, per cui l’intenzione di acquisirla o rinunciarci può essere espressa soltanto dal diretto interessato e nessuno per lui, nemmeno un procuratore legale, potrà prestare giuramento a suo nome o dichiarare tale volontà per conto del richiedente.
Stranieri in Italia
Sono una cittadina turca sposata da un anno con un cittadino italiano. Quando potrò richiedere la cittadinanza?
14 luglio 2013 – I termini per la richiesta per la cittadinanza italiana, legata al matrimonio con un cittadino italiano, variano in base al luogo di residenza. Se i coniugi sono residenti in Italia, il periodo richiesto è di 2 anni di residenza dopo il matrimonio; se, invece, sono residenti all’estero devono trascorrere 3 anni dalla data del matrimonio. Nel caso ci siano dei figli, nati o adottati dalla coppia, i termini vengo ridotti della metà.
Presentazione della domanda
La domanda si presenta alla Prefettura competente o, nel caso si risieda all’estero, all’Autorità Diplomatico – Consolare.
In Italia, a seconda della città in cui si vive, la domanda può essere presentata alla Prefettura previo appuntamento che, in alcuni casi può essere effettuato solo telematicamente. Per verificare la modalità per la presentazione della domanda, si consiglia di consultare la sezione dedicata sul sito del Ministero dell’Interno (http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/servizi/come_fare/cittadinanza/).
L’elenco dei documenti da allegare alla domanda è presente sul sito del Ministero dell’Interno. Nel caso la documentazione allegata non sia ritenuta sufficiente, l'Amministrazione si riserva il diritto di richiedere un’integrazione allo straniero entro un determinato termine. Se lo straniero non adempie la richiesta, la domanda viene considerata inammissibile. Inoltre, bisogna fare il versamento di € 200,00 tramite bollettino postale, oltre alla marca da bollo da € 14,62 da apporre sulla domanda.
Termine della procedura e decreto
Il termine per la conclusione del procedimento è di 730 giorni e decorre dalla presentazione della domanda e di tutti i documenti necessari. Come precisato dalla circolare del Ministero dell’Interno n° 6415/2011, una volta decorso il biennio, il richiedente diventa titolare di un diritto soggettivo pieno all’acquisto della cittadinanza italiana, essendo impossibile rigettare l’istanza oltre i 730 giorni ai sensi dell’art. 8, comma 2 della legge n° 91/92 sulla cittadinanza. Il richiedente, quindi, può far valere questo diritto davanti al giudice ordinario per richiedere la cittadinanza italiana, previa verifica dei requisiti di legge, se il Ministero non ha adottato il decreto di riconoscimento o di rifiuto della cittadinanza entro i termini stabiliti.
Si ricorda che dal 1 giugno 2012, la competenza ad adottare provvedimenti in materia di concessione o diniego della cittadinanza nei confronti di cittadini stranieri coniugi di cittadini italiani è del Prefetto, per cui tutte le richieste di informazione in merito dovranno essere indirizzate alla Prefettura di competenza e non al Ministero dell'Interno.
La competenza è, invece, del capo del dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione, qualora il coniuge straniero abbia la residenza all'estero, e del Ministro dell’Interno nel caso sussistano ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica.
L’acquisto della cittadinanza italiana è subordinato al giuramento da effettuarsi entro 6 mesi dalla notifica del decreto presso il Comune di residenza, se si risiede in Italia, o presso l’Autorità diplomatico-consolare se si risiede all’estero. Trascorsi i 6 mesi il decreto non sarà più valido e l'interessato dovrà ripresentare una nuova domanda.
D.ssa Maria Elena Arguello
Cittadinanza italiana per nascita nel territorio italiano. Come funziona?
Sono una cittadina albanese nata in Italia, ho fatto 18 anni a febbraio, posso chiedere la cittadinanza italiana?
15 luglio 2013 - La legge italiana n. 91/92 sulla cittadinanza stabilisce che “lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, diventa cittadino italiano se dichiara di voler acquistare la cittadinanza Italia entro un anno della suddetta data” (art. 4, comma 2 L. 91/92). Ciò vuol dire che il cittadino straniero nato in Italia e sempre regolarmente residente, può chiedere la cittadinanza italiana tra i 18 e i 19 anni, presentandosi all’ufficiale di Stato Civile.
La cittadinanza, in questo caso, viene concessa per beneficio di legge e pertanto è possibile diventare cittadini italiani con una semplice dichiarazione di volontà da rendere all’ufficiale di Stato Civile entro il compimento del diciannovesimo anno di età. A procedimento concluso, l'Ufficio darà tempestiva comunicazione al cittadino interessato. L'ufficiale di stato civile, una volta verificati i requisiti, procederà all'iscrizione del nuovo cittadino nei registri anagrafici previo giuramento di fedeltà alla repubblica italiana.
La richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana deve essere presentata all'ufficio dello Stato Civile del Comune di residenza.
Documenti da presentare
1. Ricevuta del pagamento del contributo pari a € 200 sul c.c. 809020 intestato al Ministero dell’Interno;
2. passaporto in corso di validità;
3. copia integrale dell'atto di nascita del richiedente;
4. permesso di soggiorno: in caso di periodi di interruzione nel titolo di soggiorno, il richiedente potrà presentare documentazione attestante comunque la presenza in Italia (es. certificazione scolastica, medica e altro);
5. certificato storico di residenza. In caso di iscrizione anagrafica tardiva del minore presso un Comune italiano occorre presentare una documentazione che attesti la permanenza del minore in Italia nel periodo antecedente la regolarizzazione anagrafica (es. certificati medici).
Il periodo di residenza legale deve essere dimostrato sin dalla nascita in Italia tramite il certificato storico di iscrizione che rilascia l’anagrafe e il possesso del permesso di soggiorno. Spesso accade che i genitori non hanno provveduto a iscrivere all’anagrafe i figli nati in Italia oppure hanno chiesto in ritardo l’inserimento nel proprio permesso di soggiorno. Verrebbe a mancare, quindi, il requisito della residenza legale ininterrotta dalla nascita al compimento della maggiore età, pregiudicando il diritto alla presentazione della domanda.
Il Ministero dell’ Interno, in questi casi, per agevolare comunque le richieste di riconoscimento della cittadinanza, con la circolare K64.2/13 del 7 novembre 2007, ha invitato gli ufficiali dello stato civile a valutare con elasticità il requisito della residenza ininterrotta. Ha stabilito, cioè, che in caso di interruzione della residenza legale o di ritardo nella registrazione anagrafica debbano essere valutati, quali prove della permanenza sul territorio italiano, anche certificati medici (es. certificati di vaccinazioni, o di prestazioni sanitarie), certificati scolastici o altra documentazione simile.
Purtroppo continuano ad arrivarci segnalazioni dei nostri lettori, come il caso di Monnalisa Ndoja, che nonostante la circolare prima menzionata, i comuni continuano a rifiutare la cittadinanza a coloro che hanno un “buco” nel periodo di residenza. In merito a questo, le pronunce dei giudici sono sempre favorevoli in questa ipotesi, con la conseguenza che i rifiuti dei comuni sono considerati illegittimi.
Rif. Normativo: Legge 5 febbraio 1992 n.91
A cura di Mascia Salvatore e Maria Elena Arguello
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