La comunità senegalese di liguria ha accettato e ha creato questa associazione per:
_riunire nel suo interno i membri di entrambi i sessi,con l'intento
_di studiare e discutere problematiche sociali ed economiche.
La comunità senegalese di liguria ha accettato e ha creato questa associazione per:
_riunire nel suo interno i membri di entrambi i sessi,con l'intento
_di studiare e discutere problematiche sociali ed economiche.
Sono un socio lavoratore e vorrei fare il ricongiungimento familiare di mia moglie e mio figlio. Che documentazione devo presentare per dimostrare che lavoro e ho un reddito?
17 dicembre 2014 – Il socio lavoratore viene considerato tra le categorie di “lavoratore autonomo”. Ciò vuol dire che a differenza di un lavoratore subordinato, per poter dimostrare di essere in possesso del requisito del reddito richiesto, deve portare non solo la propria documentazione economica ma anche la documentazione della cooperativa della quale è socio e per la quale lavora.
Nella fattispecie, alla convocazione allo Sportello Unico per l’Immigrazione, il richiedente deve portare con sé in originale e doppia fotocopia, oltre alla documentazione dell'alloggio:
Il reddito lordo annuo richiesto per il ricongiungimento varia in base al numero di familiare da ricongiungere e dal numero degli eventuali familiari già presenti in Italia, e che sono dichiarati a carico. Il calcolo del reddito prende come base l’importo dell’assegno sociale dell’anno di riferimento. Infatti, ai sensi dell’art. 29, il calcolo del reddito prende come l’importo dell’assegno sociale e quest'ultimo si aumenta della metà per ogni familiare a carico.
Nel 2014, ad esempio, l’importo annuo dell’assegno sociale è pari a € 5.818,93. Di conseguenza il calcolo per il reddito necessario per il ricongiungimento familiare è il seguente:
Se il richiedente non raggiunge autonomamente l’importo richiesto per il ricongiungimento, ha la possibilità di fare il cumulo di redditi con i familiari conviventi legalmente soggiornanti in Italia. Bisogna fare attenzione però, perché se ci sono altri familiari dichiarati a carico, sia del richiedente che della persona con la quale si fa il cumulo dei redditi, anche questi familiari vengono considerati al momento del calcolo del reddito richiesto, così come è stato spiegato sopra.
D.ssa Maria Elena Arguello
Anni fa ho avuto una espulsione dall’Italia. Vorrei tornare ma mi hanno detto che prima devo verificare se il mio nome è inserito in un archivio della polizia. Come posso sapere se ancora risulto segnalato?
10 dicembre 2014 – Con l’abolizione delle frontiere interne, i Paesi che fanno parte dell’area Schengen hanno istituito un sistema d’informazione unico utile non solo al controllo dell'ingresso delle persone nel territorio Schengen ma indispensabile anche per la sicurezza del territorio dei Paesi membri.
Questo sistema si conosce per la sua abbreviazione S.I.S. che vuol dire “Sistema d’Informazione Schengen” e si tratta di un archivio comune a tutti gli Stati membri dello spazio Schengen, creato con allo scopo di mantenere un livello di sicurezza soddisfacente, dove vengono inseriti, tra le varie informazioni, anche i nominativi delle persone espulse da uno dei Paesi membri.
Nel dettaglio, infatti, nel sistema vengono archiviati i nominativi delle seguenti categorie:
Per garantire la protezione dei dati, agli interessati, siano questi cittadini comunitari o meno, vengono riconosciuti i seguenti diritti:
Detto ciò, nella fattispecie, l’interessato ha diritto a richiedere informazione in merito alla segnalazione del proprio nominativo nel S.I.S. La richiesta deve essere avanzata in maniera scritta in una delle seguente lingue: italiano, inglese, francese o tedesco. Nel caso in cui il diretto interessato non può presentare personalmente la richiesta, può delegare una terza persona. È indispensabile, comunque, allegare alla domanda la fotocopia di un documento di riconoscimento del diretto interessato, il quale deve essere in corso di validità, cioè non scaduto. Inoltre, all’interno del testo della richiesta, bisogna indicare un recapito dell’interessato (preferibilmente un indirizzo postale) dove quest’ultimo vuole ricevere la risposta.
In prima istanza, la richiesta scritta deve essere inviata tramite posta al Ministero dell’Interno italiano, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, precisamente al seguente indirizzo:
Ministero dell' Interno - Ufficio Coordinamento e Pianificazione FF.PP.
Divisione N.SIS
Via Torre di Mezzavia, 9
00173 Roma
Nel caso in cui non sia fornita una risposta soddisfacente, l'interessato può proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, inviando sempre una lettera iscritta, al seguente indirizzo:
Garante per la protezione dei dati personali
Piazza Monte Citorio, n. 121
00186 Roma.
Si ricorda, infine, che prima di rientrare nell’area Schengen, lo straniero colpito da un decreto di espulsione deve richiedere l’autorizzazione al rientro prima di tornare effettivamente in Italia.
D.ssa Maria Elena Arguello
5500 posti nei progetti del piano Garanzia Giovani, la cittadinanza non conta. I volontari impegnati per un anno e pagati 433,80 euro al mese. Domande entro il 15 dicembre
Roma – 9 dicembre 2014 - C'è posto anche per i ragazzi stranieri tra i nuovi 5504 volontari del Servizio Civile Nazionale che parteciperanno ai progetti promossi dalle Regioni nell'ambito del piano ”Garanzia giovani”.
Secondo i bandi, pubblicati il 14 novembre, la cittadinanza non conta. L'importante è essere giovani tra i 18 e i 28 anni “regolarmente residenti in Italia”, disoccupati e non iscritti a un corso di studio. Fondamentale anche l' adesione al programma Garanzia Giovani, che si fa online.
Si cercano volontari in dieci Regioni: Abruzzo, Basilicata, Campania, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia e Umbria. Verranno impiegati per un anno e pagati 433,80 euro al mese.
A ogni bando è allegata la lista dei progetti con i posti disponibili. Le domande di partecipazione vanno presentate direttamente agli enti che promuovono il progetto prescelto entro le ore 14.00 del 15 dicembre.
Buongiorno. Ho tutti i requisiti per il permesso di soggiorno CE (ex carta di soggiorno) e mi manca solo il test d’italiano. Qual è la procedura che devo seguire per sostenerlo?
5 dicembre 2014 – Lo straniero che richiede il permesso di soggiorno CE per soggiornante di lungo periodo, deve dimostrare di conoscere la lingua italiana, almeno ad un livello di conoscenza A2 del Quadro comune di riferimento europeo (QCER). Il livello A2 stabilisce che l'interessato comprende frasi ed espressioni di uso frequente in ambiti correnti.
Ai sensi della Legge n. 94/2009, lo straniero può dimostrare la propria conoscenza dell’italiano sostenendo un test nel caso in cui non rientri tra i soggetti esonerati. Bisogna sostenere e superare il test d’italiano prima di presentare la richiesta per il suddetto permesso di soggiorno.
La richiesta per sostenere il test d’italiano si invia telematicamente compilando il modulo TI, disponibile sul sito del Ministero dell’Interno. La domanda viene ricevuta dalla Prefettura competente in base alla residenza oppure al domicilio scelto dallo straniero. La Prefettura, a sua volta, invia la lettera di convocazione per lo svolgimento del test entro 60 giorni dalla data in cui è stata inviata richiesta. Il test viene effettuato mediante sistemi informatici, però se lo straniero lo richiede, per specifiche esigenze, il test può essere svolto anche in modalità cartacea. Si considera che il test è superato se almeno l’80% delle domande vengono risposte correttamente. Si può consultare l’esito del test online. I risultati del test arrivano telematicamente anche alla Questura.
Se non vengo all’appuntamento o se non supero il test?
Il richiedente deve presentarsi per lo svolgimento del test presso il luogo indicato rispettando l’orario e il giorno. Nel caso in cui lo straniero non superi il test oppure nel caso in cui non si presenti e non giustifica la propria assenza, non potrà richiedere di svolgere il test d’italiano prima di 90 giorni dalla data del mancato appuntamento.
Solo se presenta una giustificazione valida potrà inviare una nuova richiesta prima di 90 giorni. La giustificazione deve essere inoltrata al CTP dove è fissato lo svolgimento del test d’italiano entro l’orario previsto dalla convocazione, altrimenti l’assenza risulta ingiustificata. La giustificazione può essere inoltrata via email oppure fax.
La procedura completa per lo svolgimento del test così come la brochure esplicativa sono reperibili sul sito https://testitaliano.interno.it del Ministero dell'interno.
D.ssa Maria Elena Arguello
Sono una cittadina turca sposata da un anno con un cittadino italiano. Quando potrò richiedere la cittadinanza?
14 luglio 2013 – I termini per la richiesta per la cittadinanza italiana, legata al matrimonio con un cittadino italiano, variano in base al luogo di residenza. Se i coniugi sono residenti in Italia, il periodo richiesto è di 2 anni di residenza dopo il matrimonio; se, invece, sono residenti all’estero devono trascorrere 3 anni dalla data del matrimonio. Nel caso ci siano dei figli, nati o adottati dalla coppia, i termini vengo ridotti della metà.
Presentazione della domanda
La domanda si presenta alla Prefettura competente o, nel caso si risieda all’estero, all’Autorità Diplomatico – Consolare.
In Italia, a seconda della città in cui si vive, la domanda può essere presentata alla Prefettura previo appuntamento che, in alcuni casi può essere effettuato solo telematicamente. Per verificare la modalità per la presentazione della domanda, si consiglia di consultare la sezione dedicata sul sito del Ministero dell’Interno (http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/servizi/come_fare/cittadinanza/).
L’elenco dei documenti da allegare alla domanda è presente sul sito del Ministero dell’Interno. Nel caso la documentazione allegata non sia ritenuta sufficiente, l'Amministrazione si riserva il diritto di richiedere un’integrazione allo straniero entro un determinato termine. Se lo straniero non adempie la richiesta, la domanda viene considerata inammissibile. Inoltre, bisogna fare il versamento di € 200,00 tramite bollettino postale, oltre alla marca da bollo da € 14,62 da apporre sulla domanda.
Termine della procedura e decreto
Il termine per la conclusione del procedimento è di 730 giorni e decorre dalla presentazione della domanda e di tutti i documenti necessari. Come precisato dalla circolare del Ministero dell’Interno n° 6415/2011, una volta decorso il biennio, il richiedente diventa titolare di un diritto soggettivo pieno all’acquisto della cittadinanza italiana, essendo impossibile rigettare l’istanza oltre i 730 giorni ai sensi dell’art. 8, comma 2 della legge n° 91/92 sulla cittadinanza. Il richiedente, quindi, può far valere questo diritto davanti al giudice ordinario per richiedere la cittadinanza italiana, previa verifica dei requisiti di legge, se il Ministero non ha adottato il decreto di riconoscimento o di rifiuto della cittadinanza entro i termini stabiliti.
Si ricorda che dal 1 giugno 2012, la competenza ad adottare provvedimenti in materia di concessione o diniego della cittadinanza nei confronti di cittadini stranieri coniugi di cittadini italiani è del Prefetto, per cui tutte le richieste di informazione in merito dovranno essere indirizzate alla Prefettura di competenza e non al Ministero dell'Interno.
La competenza è, invece, del capo del dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione, qualora il coniuge straniero abbia la residenza all'estero, e del Ministro dell’Interno nel caso sussistano ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica.
L’acquisto della cittadinanza italiana è subordinato al giuramento da effettuarsi entro 6 mesi dalla notifica del decreto presso il Comune di residenza, se si risiede in Italia, o presso l’Autorità diplomatico-consolare se si risiede all’estero. Trascorsi i 6 mesi il decreto non sarà più valido e l'interessato dovrà ripresentare una nuova domanda.
D.ssa Maria Elena Arguello
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