La comunità senegalese di liguria ha accettato e ha creato questa associazione per:

_riunire nel suo interno i membri di entrambi i sessi,con l'intento

_di studiare e discutere problematiche sociali ed economiche.

Cittadinanza per residenza, come fare?

Sono un cittadino straniero residente in Italia da tanti hanno e voglio chiedere la cittadinanza per residenza. Vista la semplificazione della Pubblica Amministrazione, che documentazione devo presentare?

16 luglio 2013 - La richiesta di cittadinanza italiana per residenza è prevista dall’art. 9 della Legge n. 91/92 sulla cittadinanza. Tale legge stabilisce che la cittadinanza “può essere concessa” allo straniero, per cui si tratta di un processo caratterizzato da un’ampia discrezionalità, a differenza della naturalizzazione per matrimonio con cittadino italiano. Si può presentare la domanda dopo un periodo di effettiva residenza anagrafica nel territorio italiano (cioè dopo la registrazione alla popolazione residente del comune) che varia a seconda della cittadinanza dello straniero: per i comunitari, 4 anni; per gli apolidi, 5 anni e per gli extracomunitari, 10 anni. Bisogna tenere presente che alcuni stati esteri non ammettono la doppia cittadinanza. Quindi è consigliabile verificare con il proprio Consolato se il riconoscimento della cittadinanza italiana non fa perdere la cittadinanza di origine.

La domanda deve essere presentata presso la Prefettura di residenza compilando il modulo B e allegando la documentazione richiesta in originale e fotocopia:

  • Modulo di domanda compilato in tutte le sue parti, completo di firme e con marca da bollo da € 14.62.
  • Estratto dell'atto di nascita legalizzato munito di traduzione legalizzata.
  • Certificato penale del paese di origine (e degli eventuali Paesi terzi di residenza) legalizzato e munito di traduzione legalizzata.
  • Per colf e badanti Estratto Retributivo INPS.
  • Eventuale fotocopia del certificato di riconoscimento dello status di rifugiato o apolide più originale da portare in visione.
  • Fotocopia di un documento in corso di validità.
  • Fotocopia del Permesso di Soggiorno o attestazione di soggiorno per comunitari.
  • Ricevuta del versamento del contributo di 200 € (facsimile)


In base al Decreto Legge n. 5/2012 per la semplificazione e lo sviluppo, tutta l’altra documentazione prima richiesta (casellario giudiziario, carichi pendenti, certificato di residenza, stato di famiglia, CUD, 730 o Modello Unico) può essere autocertificatamediante l’apposito modello ai sensi del D.P.R. 445/2000 giacché la Prefettura può verificare la veridicità dell’informazione dichiarata mediante una procedura interna comunicando con il Ministero della Giustizia, il Comune di residenza e l’Agenzia delle Entrate. Attenzione, però, perché rilasciare dichiarazioni false o mendaci comporta delle sanzioni.

La tempistica per il trattamento della domanda è di 730 giorni, cioè 2 anni dal momento in cui la domanda viene acquisita dall’autorità. In caso di esito favorevole, la Prefettura invia una notifica all’interessato entro 90 giorni dalla ricezione del decreto di cittadinanza da parte dell’Autorità. Una volta che l’interessato ha il decreto in mano deve presentarsi al Comune di residenza, entro 6 mesi dalla notifica, per prestare il giuramento di fedeltà alla Repubblica come previsto dall’art. 10 della legge sulla cittadinanza (L. 91/1992). Decorso quel periodo il decreto non avrà più validità e l’interessato dovrà ripresentare la domanda per la cittadinanza e produrre nuovamente tutta la documentazione.

È possibile controllare lo status della pratica accedendo alla pagina dedicata all’argomento del Ministero dell’Interno, associando l’utenza di registrazione al protocollo K10 inviato dalla Prefettura al richiedente dopo la presentazione dell’istanza. Finché non compare sul sito la scritta che l'istruttoria è stata conclusa, la domanda per la cittadinanza è ancora in trattazione. La richiesta di cittadinanza per residenza ha una “doppia” istruttoria che non è visibile attualmente dal richiedente sul sito del Ministero dell’Interno. Nella prima fase dell’istruttoria la Prefettura controlla che la documentazione presentata è corretta e veritiera, emettendo un parere sulla domanda. Successivamente la pratica passa al Ministero dell’Interno che fa una seconda valutazione. Entrambi pareri possono non essere uguali. La Prefettura non può procedere sulla trattazione dell’istanza senza la risposta da parte del Ministero. Visto che l'utente non può verificare a che punto sia la propria domanda (se al Ministero o in Prefettura) è possibile richiedere alla Prefettura competente informazione sullo stato della pratica.

E se sono trascorsi già due anni?

Con la circolare 6415/2011 il Ministero dell’Interno ha ribadito che l’eventuale ritardo della Prefettura nell'adottare un provvedimento di accoglienza o meno della domanda, trascorsi i 730 giorni per la trattazione dell’istanza, non significa l’accoglienza o il rifiuto della domanda stessa. In tal caso si può, però, chiedere al Tribunale di obbligare la Pubblica Amministrazione ad adottare i provvedimenti in merito al rifiuto o accoglimento della domanda di cittadinanza. È possibile, in base alla legge 241/90 sulle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, entro l’anno da quando sono decorsi i 2 anni senza una risposta, inviare una lettera di diffida alla pubblica amministrazione per avere un riscontro. Questa procedura non implica la necessità di rivolgersi ad un avvocato, obbligatorio invece nel caso in cui si decida di rivolgersi al Tribunale.
 

D.ssa Maria Elena Arguello



Ajouté le 06/12/2014 par CITTADINANZA.EU - 0 réaction

Come fare superati i 19 anni (in Prefettura)

Se superati i diciannove anni il cittadino straniero nato in Italia non ha “presentato la dichiarazione di volontà” al Comune, non potrà chiedere la cittadinanza italiana per “beneficio di legge” ma dovrà seguire un’altra procedura. Infatti, chi ha superato la soglia dei 19 anni può richiedere la cittadinanza dopo 3 anni di residenza legale in base all’art. 9, comma 1, lett. a) della Legge 91/92.


La domanda deve essere presentata presso la Prefettura di residenzacompilando il modulo B e allegando la documentazione richiesta in originale e fotocopia. Rimane sempre la condizione di essere nato in Italia e dimostrare il possesso di un reddito non inferiore a 8.500 euro circa per anno, negli ultimi 3 anni prima della presentazione della domanda. Si tenga presente che il reddito di riferimento è quello del nucleo familiare. Quindi se si tratta di uno studente basterà dimostrare il reddito dei genitori.

Documenti da presentare
1. Ricevuta del pagamento del contributo pari a € 200 sul c.c. 809020 intestato al Ministero dell’Interno; (vedi il fac-simile)

2. passaporto in corso di validità;

3. copia integrale dell'atto di nascita del richiedente (vedi fac-simile);

4. permesso di soggiorno: in caso di periodi di interruzione nel titolo di soggiorno, il richiedente potrà presentare documentazione attestante comunque la presenza in Italia (es. certificazione scolastica, medica e altro);

5. certificato storico di residenza. In caso di iscrizione anagrafica tardiva del minore presso un Comune italiano occorre presentare una documentazione che attesti la permanenza del minore in Italia nel periodo antecedente la regolarizzazione anagrafica (es. certificati medici). 

6. permesso di soggiorno: in caso di periodi di interruzione nel titolo di soggiorno, il richiedente potrà presentare documentazione attestante comunque la presenza in Italia (es. certificazione scolastica, medica e altro);

È facoltà del Ministero dell’Interno richiedere ulteriore documentazione se ritiene necessario. La richiesta è notificata all’interessato tramite lettera raccomandata inviata all’indirizzo di residenza indicata dal richiedente nella domanda di cittadinanza. Nel caso si cambi la residenza durante la procedura della cittadinanza è doveroso fare una comunicazione alla Prefettura con il nuovo indirizzo allegando copia della ricevuta della presentazione della domanda o della lettera di protocollo della domanda per evitare che la posta venga persa. 

La tempistica per il trattamento della domanda è di 730 giorni. In caso di esito favorevole, la Prefettura invia una notifica all’interessato entro 90 giorni dalla ricezione del decreto di cittadinanza da parte dell’Autorità. Una volta che l’interessato ha il decreto in mano deve presentarsi al Comune di residenza, entro 6 mesi dalla notifica, per prestare il giuramento di fedeltà alla Repubblica come previsto dall’art. 10 della legge sulla cittadinanza (L. 91/1992). Decorso quel periodo il decreto non avrà più validità e l’interessato dovrà ripresentare la domanda per la cittadinanza e produrre nuovamente tutta la documentazione.

Attenzione!! Bisogna tenere presente che alcuni stati esteri non ammettono la doppia cittadinanza. Quindi è consigliabile verificare con il proprio Consolato se il riconoscimento della cittadinanza italiana non fa perdere la cittadinanza di origine. 
Il Riferimento Normativo utilizzato per la realizzazione di questa guida è la Legge 5 febbraio 1992 n.91



Ajouté le 05/12/2014 par CITTADINANZA.EU - 0 réaction

Come fare dal diciottesimo anno ai 19 (in Comune)

Chi nasce in Italia da genitori stranieri ha una corsia preferenziale per diventare cittadino italiano, ma ha solo un anno di tempo per poterne usufruire. 

Secondo la legge italiana chi nasce in Italia da genitori stranieri non acquista automaticamente la cittadinanza italiana ma mantiene quella dei genitori fino al compimento dalla maggiore età.  Vediamo nel dettaglio la procedura legale che deve seguire un aspirante cittadino italiano nato nel nostro Paese da genitori stranieri. 

La legge italiana n. 91/92 sulla cittadinanza stabilisce che “lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, diventa cittadino italiano se dichiara di voler acquistare la cittadinanza Italia entro un anno della suddetta data” (art. 4, comma 2 L. 91/92).  

Ciò vuol dire che il cittadino straniero nato in Italia e sempre regolarmente residente, può chiedere la cittadinanza italiana tra i 18 e i 19 anni, presentandosi all’Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza. 

La cittadinanza, in questo caso, viene concessa per beneficio di legge, quindi è possibile diventare cittadini italiani con una semplice dichiarazione di volontà da rendere all’Ufficiale di Stato Civile entro il compimento del diciannovesimo anno di età.  

L’Ufficio di Stato Civile, una volta verificati i requisiti, procederà all'iscrizione del nuovo cittadino nei registri anagrafici solo dopo il giuramento di fedeltà alla repubblica italiana, con la quale viene conferita la cittadinanza italiana al cittadino interessato.

Documenti da presentare: 
1. Ricevuta del pagamento del contributo pari a € 200 sul c.c. 809020 intestato al Ministero dell’Interno; (vedi il fac-simile)

2. passaporto in corso di validità; 

3. copia integrale dell'atto di nascita del richiedente (vedi fac-simile); 

4. permesso di soggiorno: in caso di periodi di interruzione nel titolo di soggiorno, il richiedente potrà presentare documenti che possono verificare la sua presenza ininterrotta in Italia (es. certificazione scolastica, medica e altro);

5. certificato storico di residenza. In caso di iscrizione anagrafica tardiva del minore presso un Comune italiano occorre presentare una documentazione che certifica la permanenza del minore in Italia nel periodo precedente la registrazione anagrafica (es. certificati medici). 

Il periodo di residenza legale deve essere dimostrato sin dalla nascita in Italia, tramite il certificato storico di iscrizione che rilascia l’anagrafe e il possesso del permesso di soggiorno. Spesso accade che i genitori non hanno provveduto a iscrivere all’anagrafe i figli nati in Italia oppure hanno chiesto in ritardo l’inserimento nel proprio permesso di soggiorno. Verrebbe a mancare, quindi, il requisito della residenza legale ininterrotta dalla nascita al compimento della maggiore età, pregiudicando il diritto alla presentazione della domanda.

 

Per tali ragioni, il Ministero dell’Interno, per agevolare comunque le richieste di riconoscimento della cittadinanza, con la circolare K64.2/13 del 7 novembre 2007, ha invitato gli Ufficiali dello Stato Civile a valutare con elasticità il requisito della residenza ininterrotta. Ha stabilito, cioè, che in caso di interruzione della residenza legale o di ritardo nella registrazione anagrafica debbano essere valutati, quali prove della permanenza sul territorio italiano, anche certificati medici (es. certificati di vaccinazioni, o di prestazioni sanitarie), certificati scolastici o altra documentazione simile. 

Purtroppo alcuni Comuni continuano a rifiutare la cittadinanza a coloro che hanno un “buco” nel periodo di residenza, nonostante la circolare K64.2/13 del 7 novembre 2007. In merito a questo, i pareri dei giudici sono sempre favorevoli in questa ipotesi, con la conseguenza che i rifiuti dei Comuni sono considerati illegittimi. 

Inoltre, sempre per agevolare l’accesso al diritto di cittadinanza, il 6 novembre 1996, il Consiglio di Stato ha emesso il parere 940/1996 nel quale dichiarava che l’assenza o il ritardo della dichiarazione di soggiorno a nome del minore, possono considerarsi non compromettenti ai fini dell'acquisizione della cittadinanza, ma solo se si sono verificate le seguenti tre condizioni:  

a) la nascita del minore avvenuta in Italia, sia stata regolarmente e tempestivamente denunciata allo stato civile, anche ai fini anagrafici (atto di nascita);  

b) che i genitori fossero al momento della nascita legalmente residenti, con valido permesso di soggiorno ed iscrizione anagrafica;  

c) che tale condizione dei genitori abbia continuato a permanere per tutto il periodo considerato, quantomeno sino a che il figlio non abbia acquisito un titolo di soggiorno autonomo.  

Attenzione!! Bisogna tenere presente che alcuni stati esteri non ammettono la doppia cittadinanza. Quindi è consigliabile verificare con il proprio Consolato se il riconoscimento della cittadinanza italiana non fa perdere la cittadinanza di origine. 

Il Riferimento Normativo utilizzato per la realizzazione di questa guida è la Legge 5 febbraio 1992 n.91.



Ajouté le 05/12/2014 par CITTADINANZA.EU - 0 réaction

La legge di Stabilità prevede il contributo solo per chi ha la carta di soggiorno. "Così si va contro la normativa europea" , fanno notare a Renzi sei giovani della facoltà di giurisprudenza di Brescia

Brescia - 4 dicembre 2014 – Il bonus bebè, 80 euro al mese per tre anni dopo la nascita o l'adozione di un figlio, continua il suo cammino in Parlamento.

Secondo il disegno di legge di Stabilità, già approvato alla Camera e in attesa dell'ok del Senato, contributo spetterà alle famiglie con un Isee inferiore a 25 mila euro. L'importo raddoppierà a 160 euro al mese se l'Isee è sotto i 7mila euro.

Il bonus, secondo il testo attuale, toccherà anche agli immigrati, ma non a tutti. Potranno infatti usufruirne, oltre agli italiani, solo i cittadini di altri stati dell'Ue e i cittadini extracomunitari titolari di un permesso Ue per lungosoggiornanti, la cosiddetta carta di soggiorno.

Il paletto era stato già giudicato discriminatorio dall'Associazione per gli Studi Giuridici sull'immigrazione, anche alla luce di una direttiva europea (98/2011) che l'Italia avrebbe dovuto recepire entro lo scorso dicembre. Secondo gli esperti, il bonus andrebbe esteso a tutti gli stranieri titolari di un permesso di soggiorno che consenta di lavorare.

Alle stesse conclusioni è arrivato anche un gruppo di studenti di giurisprudenza dell'Università di Brescia, che ha avuto  un'idea originale: lanciare un video-appello al premier Renzi perché si renda conto della “piccola svista” e adatti la legge “ai principi di uguaglianza europei”.  Eccolo:

 

 



Ajouté le 05/12/2014 par STRANIERI IN ITALIA - 0 réaction
 

altBuongiorno. Ieri sera è nato il nostro primo figlio. Che documenti devo fare per fargli avere il permesso di soggiorno?

3 dicembre 2014 – Quando un bambino nasce in Italia, bisogna fare la “denuncia o dichiarazione di nascita” all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune. La “denuncia o dichiarazione di nascita” è una comunicazione ufficiale che attesta la nascita del bambino e riporta le generalità del neonato (nome, cognome e sesso) così come il luogo e il giorno della nascita. Con  queste informazioni si formalizza, quindi, l’atto di nascita del minore.

Indipendentemente dal fatto che i genitori del neonato siano in possesso di un regolare permesso di soggiorno, il minore ha comunque diritto a che la sua nascita venga denunciata, ha diritto ad un nome e cognome ed a una cittadinanza. Ciò vuol dire che per fare la “denuncia o dichiarazione di nascita” del neonato, i genitori non devono per forza avere un permesso di soggiorno.

LA SCELTA DEL NOME

Prima di denunciare la nascita del bambino, bisogna decidere il nome con il quale verrà registrato. In Italia esiste un regolamento, il D.P.R. 396/2000, che stabilisce le caratteristiche che deve avere il nome scelto per il neonato.

Tale regolamento prevede, infatti, che il nome imposto al bambino deve corrispondere al sesso e che si può assegnare un massimo di 3 nomi al minore. Inoltre, il neonato non può avere lo stesso nome del padre vivente, di un fratello o di una sorella viventi; così come non si può dare un cognome come nome oltre al fatto che non è possibile che al minore vengano dati nomi ridicoli o vergognosi .

L’Ufficiale che registra la nascita del bambino può opporsi alla trascrizione di un nome che non sia consentito dal regolamento, ma non può rifiutare la registrazione del nome. In questo caso, l’Ufficiale avverte del divieto al dichiarante, ma se quest’ultimo insiste, l’Ufficiale forma l’atto di nascita e informa al Procuratore della Repubblica, il quale, in seguito alla segnalazione, può, a sua discrezione, attivarsi per chiedere una sentenza di rettifica del nome.

I nomi stranieri assegnati ai neonati devono essere espressi con le lettere contenute nell’alfabeto italiano e, laddove sia possibili, anche con i segni diacritici. Nel caso in cui ci siano dei cambiamenti da fare dopo che l’atto di nascita sia stato emesso, bisogna presentare un’attestazione rilasciata dall’autorità diplomatica del Paese di appartenenza in cui si specifica le generalità con le quali il suo cittadino viene riconosciuto.

PROCEDURA PER DENUNCIARE LA NASCITA

A continuazione si dettaglia la procedura a seguire per denunciare la nascita del bambino.

Chi può farla?

La risposta dipende se i genitori sono coniugati fra di loro o meno e da chi riconosce effettivamente il bambino come proprio figlio.

Nella prima ipotesi, cioè se sono regolarmente sposati ed entrambi riconoscono il bambino, la denuncia può essere fatta da uno dei due. Se invece i genitori non sono sposati ma entrambi voglio riconoscere il figlio, al momento della denuncia devono essere entrambi presenti. Infatti, il padre naturale non può riconoscerlo da solo, mentre il bambino può essere riconosciuto e registrato anche solo dalla madre, specialmente nel caso in cui il padre non vuole riconoscerlo. Infine, se la madre non vuole riconoscerlo, a lei viene garantito l’anonimato e il Direttore Sanitario dell’ospedale dichiara la nascita del bambino.

È possibile, inoltre, che la registrazione della nascita venga effettuata da una terza persona autorizzata dalla madre oppure dai genitori. L’incaricato deve essere munito di una delega scritta e del proprio documento di identità per poter procedere alla denuncia.

DENUNCIARE LA NASCITA

Nell’atto di nascita verranno registrati tutti i dati forniti dal dichiarante: nome e cognome del minore, cittadinanza attribuita, chi sono i genitori e se questi ultimi sono coniugati fra loro o meno.

Per la registrazione della nascita ci sono 2 opzioni:

  1. Entro 3 giorni dalla nascita bisogna fare la denuncia o dichiarazione di nascita presso la Direzione Sanitaria dell'ospedale in cui è avvenuto il parto. Chi si presenta per fare la denuncia, deve avere con sé un documento identificativo che può essere la carta d’identità, il passaporto o il permesso di soggiorno. In seguito, la Direzione Sanitaria dell’ospedale provvede ad inviare la denuncia fatta all’Ufficiale di Stato Civile del Comune. Ciò vuol dire che il genitore non deve andare anche al Comune per registrare la nascita del figlio, in quanto la comunicazione già è stata fatta da parte dell’ospedale.
  2. Nel caso in cui non si faccia la denuncia o dichiarazione di nascita presso la Direzione Sanitaria dell'ospedale, come spiegata sopra, entro 10 giorni dalla nascita, il genitore deve presentarsi direttamente all'Ufficio di Stato Civile del Comune di nascita, oppure al Comune di residenza dei genitori se è diverso da quello in cui è nato il bambino, per denunciare la nascita del minore. In questo caso, chi effettua la denuncia deve portare con sé il certificato di assistenza al parto rilasciato dal medico o dall’ostetrica.

Nel caso in cui la dichiarazione venga fatta dopo 10 giorno dalla nascita, il dichiarante deve indicare le ragioni per cui la denuncia viene fatta in ritardo. In questo caso, l’Ufficiale dello Stato Civile procede alla formazione tardiva dell’atto di nascita e segnala quest’anomalia al Procuratore della Repubblica. Se il dichiarante non giustifica il motivo per la denuncia tardiva oppure non presenta il certificato di assistenza al parto, la denuncia della nascita può essere ricevuta dall’Ufficiale dello Stato Civile solo dopo che il Tribunale ne autorizzi la registrazione, in seguito agli accertamenti e alle indagini eseguite per l'emissione del decreto di “procedimento della rettificazione”.

Infine, l’Ufficiale dello Stato Civile comunica l’atto di nascita del bambino all’Ufficiale dell’Anagrafe in modo tale che il neonato venga automaticamente registrato come residente del Comune. Nel caso in cui i genitori siano stranieri, l’Ufficiale Anagrafico verifica che i genitori siano effettivamente iscritti all’anagrafe come residenti prima di procedere all’iscrizione del minore nel registro anagrafico della popolazione residente.

Attenzione!!!

Se il bambino muore prima del parto, nasce morto oppure muore prima che la nascita venga dichiarata presso Direzione Sanitaria dell'ospedale in cui è nato, la denuncia della nascita può essere fatta esclusivamente dinanzi l’Ufficiale dello Stato Civile del Comune dove è avvenuta la nascita.

 

RICHIEDERE IL CODICE FISCALE E FARE L'ISCRIZIONE AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Dopo aver denunciato la nascita, bisogna prima fare la richiesta del codice fiscale per il neonato presso l'Ufficio delle Entrate presente nel comune di dimora. Una volta che è stato emesso il codice fiscale bisogna recarsi all’ufficio ASL del comune di dimora per iscrivere il bambino al Servizio Sanitario e scegliere il pediatra. Non esiste una tempistica entro la quale bisogna fare sia la richiesta del codice fiscale sia l’iscrizione al Servizio Sanitario, ma senza questo passaggio non è possibile avere l’erogazione totale dei servizi.

 

RICHIEDERE IL PERMESSO DI SOGGIORNO PER IL MINORE STRANIERO NATO IN ITALIA

Ai sensi della Legge sulla Cittadinanza n. 91/92, i minori nati in Italia da genitori stranieri seguono la cittadinanza di almeno uno dei genitori, in quanto la normativa non prevede che li si attribuisca subito dopo la nascita la cittadinanza italiana, tranne nei casi particolari indicati nella legge stessa. Inoltre, se i genitori sono titolari di un permesso di soggiorno, dovranno richiedere di aggiungere il neonato al proprio permesso.

Infatti, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 286/98: “Il figlio minore dello straniero con questi convivente e regolarmente soggiornante è iscritto sul permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno di uno o di entrambi i genitori fino al compimento del 14 anno di età e segue la condizione giuridica del genitore con il quale convive”.

Per aggiungere il neonato nel proprio permesso, basta allegare alla domanda una copia dell’atto di nascita e del codice fiscale del minore. Non è  necessario che il minore sia in possesso del passaporto del Paese del quale è effettivamente cittadino. La richiesta deve essere inviata, tramite la compilazione del kit reperibile presso lo Sportello Amico dell’ufficio postale, alla Questura territorialmente competente.

Ci sono 2 classistiche in merito all’inserimento del neonato nel proprio titolo di soggiorno. In entrambi i casi è prevista la marca da bollo di € 16.00 e il pagamento dei €30,00 per l’invio del kit.

  1. Permesso di soggiorno ancora in corso di validità oppure si è già in possesso del Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno): in questo caso si richiede un aggiornamento semplice compilando il modulo 1 del modello 209 del kit.  Le generalità del neonato vengono inserite nella sezione “Figli minori di 14 anni a carico regolarmente soggiornanti in Italia” e alla domanda si allega, oltre ai documenti del bambino, la copia del passaporto e del permesso di soggiorno del genitori. Trattandosi di un aggiornamento, il valore da indicare nel bollettino postale è di €27.50. Questa soluzione è valida anche se si è in attesa del rilascio del primo permesso di soggiorno.
  2. Permesso di soggiorno in scadenza: in questo caso si consiglia di richiedere il rinnovo del permesso di soggiorno e l’inserimento del figlio contemporaneamente. La documentazione da allegare è quella richiesta per il rinnovo del tipo di soggiorno del quale si è in possesso, oltre ai documenti del figlio.  In base alla tipologia di soggiorno del quale si richiede il rilascio, il valore da indicare nel bollettino postale varia:
    1. €107.50 se il permesso di soggiorno richiesto avrà una durata inferiore ad 1 anno
    2. € 127.50 se il permesso di soggiorno richiesto avrà un durata superiore ad 1 anno e inferiore a 2 anni
    3. € 227.50 se si richiede il primo rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

 

RICHIEDERE IL PASSAPORTO

Prima di richiedere il passaporto, è necessario trascrivere l'atto di nascita del bambino presso l'autorità diplomatica o consolare del Paese del quale il bambino è cittadino.

Per la richiesta del passaporto, bisogna contattare il Consolato o l'Ambasciata del Paese di origine in modo tale di avere l'informazione completa su quale documentazione e quali sono i costi e i tempi per avere il passaporto per il neonato. Il passaporto è necessario soprattutto se il bambino deve viaggiare.

 

D.ssa Maria Elena Arguello



Ajouté le 04/12/2014 par STRANIERI IN ITALIA - 0 réaction

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